Protezione del copyright e dati
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COPYRIGHT - Promemoria: codice della proprietà intellettuale (estratti):
Arte. L.335-2. Costituisce contraffazione qualsiasi edizione di scritti, composizioni musicali, disegni di dipinti o qualsiasi altra produzione stampata o incisa, in tutto o in parte, in violazione delle leggi e dei regolamenti relativi alla proprietà degli autori; e qualsiasi contraffazione è un reato. La contraffazione in Francia di opere pubblicate in Francia o all'estero è punita con tre anni di reclusione e con una multa di 300.000 euro. Con le stesse sanzioni saranno punite la vendita, l'esportazione e l'importazione di opere contraffatte.
Arte. L.335-3. Costituisce reato di contraffazione anche qualsiasi riproduzione, rappresentazione o distribuzione, con qualsiasi mezzo, dell'opera di un autore in violazione dei diritti d'autore, come definiti e regolati dalla legge. Costituisce reato di contraffazione anche la violazione di uno dei diritti d'autore del software.
Arte. L.335-4. Qualsiasi fissazione, riproduzione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico, a titolo oneroso o gratuito, o qualsiasi trasmissione televisiva di un'esecuzione, di un fonogramma (registrazione sonora) è punita con due anni di reclusione e con una multa di 300.000 euro. videogramma (opera audiovisiva) o un programma, prodotto senza l'autorizzazione, ove richiesta, dell'artista interprete o esecutore, del produttore del fonogramma o del videogramma o dell'impresa di comunicazione audiovisiva. Sono punite le stesse sanzioni si applicano all'importazione o all'esportazione di fonogrammi o videogrammi effettuata senza l'accordo del produttore o dell'artista, quando richiesto.
Arte. L.111-1. "L'autore di un'opera intellettuale gode su quest'opera, per il solo fatto della sua creazione, di un diritto esclusivo di proprietà immateriale opponibile contro tutti. Tale diritto comprende gli attributi intellettuali e morali, nonché solo gli attributi patrimoniali "Il codice della proprietà intellettuale definisce quindi due componenti del diritto d'autore
Arte. L.112-2. Le opere protette sono: - libri, opuscoli e altri scritti letterari, artistici e scientifici;
- conferenze, discorsi, prediche e memorie - opere drammatiche o drammatico-musicali - opere coreografiche, spettacoli e spettacoli circensi, pantomime - composizioni musicali con o senza parole - opere cinematografiche e altre opere costituite da sequenze animate con immagini, sonore e non, collettivamente denominate "opere audiovisive" - opere di disegno, pittura, architettura, scultura, incisione, litografia - opere grafiche e tipografiche - opere fotografiche e realizzate con tecniche analoghe alla fotografia - opere di arti applicate - illustrazioni, carte geografiche - planimetrie , schizzi e opere plastiche riguardanti la geografia, la topografia, l'architettura e le scienze - software, compresi materiali preparatori per la progettazione - creazioni dell'industria dell'abbigliamento e degli ornamenti stagionali
Arte. L.112-3. Gli autori di traduzioni, adattamenti, trasformazioni o sistemazioni di opere dell'ingegno godono della stessa tutela, fatti salvi i diritti dell'autore dell'opera originale. Lo stesso vale per gli autori di antologie o raccolte di opere che, attraverso la scelta e la disposizione dei materiali, costituiscono creazioni intellettuali. Diritti morali I diritti morali mirano principalmente a consentire ad un autore di essere riconosciuto come tale. È legato alla persona dell'autore, inalienabile, imprescrittibile e trasmissibile agli eredi. questo diritto consente il diritto di divulgare l'opera, di modificarla, di definire le condizioni di sfruttamento, e la possibilità di riunire diverse opere in una collezione. È nell'ambito del diritto morale che citiamo l'autore di un documento. diritti di proprietà i diritti di proprietà riguardano i diritti di riproduzione e rappresentazione (in particolare di radiodiffusione televisiva) Appartengono all'autore, che può cederli gratuitamente e dietro compenso (è importante avere traccia scritta di tale cessione)
Arte. L.122-4. Qualsiasi rappresentazione o riproduzione totale o parziale effettuata senza il consenso dell'autore o dei suoi successori o aventi causa è illegale. Lo stesso vale per la traduzione, l'adattamento o la trasformazione, la disposizione o la riproduzione mediante qualsiasi arte o processo.
Arte. L.122-5. Quando un'opera è stata divulgata, l'autore non può vietare - rappresentazioni private e libere effettuate esclusivamente nell'ambito familiare - copie o riproduzioni strettamente riservate all'uso privato del copista e non destinate all'uso collettivo - a condizione che il nome dell'autore l'autore e la fonte sono chiaramente indicati. analisi e brevi citazioni giustificate dal carattere critico, polemico, didattico, scientifico o informativo dell'opera in cui sono inserite. rassegne stampa. la diffusione, anche integrale, attraverso la stampa, a titolo di informazione corrente, dei discorsi destinati al pubblico pronunciati nelle assemblee politiche amministrative, giudiziarie o accademiche, nonché negli incontri pubblici di carattere politico e nelle cerimonie ufficiali. - parodia, pastiche e caricatura, tenendo conto delle leggi del genere.
Art L112-1 del CPI: Le disposizioni di questo codice tutelano i diritti degli autori su tutte le opere dell'ingegno, qualunque sia il loro genere, forma, espressione, merito o destinazione.
Art. L112-2 del CPI: Sono considerate opere dell'ingegno ai sensi del presente codice in particolare:
1° Libri, opuscoli ed altri scritti letterari, artistici e scientifici;
2° Conferenze, discorsi, prediche, memorie ed altre opere della stessa natura;
3° Opere drammatiche o drammatico-musicali;
4° Opere coreografiche, spettacoli e spettacoli circensi, pantomime, la cui esecuzione è fissata per iscritto o in altro modo;
5° Composizioni musicali con o senza parole;
6° Opere cinematografiche e altre opere costituite da sequenze animate di immagini, con o senza suono, denominate collettivamente opere audiovisive;
7° Opere di disegno, pittura, architettura, scultura, incisione, litografia;
8° Opere grafiche e tipografiche;
9° Opere fotografiche e quelle realizzate con tecniche affini alla fotografia;
10° Opere delle arti applicate;
11° Illustrazioni, carte geografiche;
12° Piani, schizzi ed opere plastiche relative alla geografia, alla topografia, all'architettura e alle scienze;
13° (L. n° 94-361 del 10 maggio 1994, art. 1) Software, compreso il materiale di progettazione preparatoria;
14° Le creazioni delle industrie conosciute